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Concordato Preventivo

  • Immagine del redattore: Luigi Contini
    Luigi Contini
  • 4 set
  • Tempo di lettura: 5 min

Informativa sul Concordato Preventivo Biennale 2025-2026



Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate che consente di definire preventivamente, per un biennio, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

Questo strumento, introdotto con il D. Lgs. 12.02.2024, n. 13, e successivamente modificato, è destinato ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).




Requisiti di accesso e cause di esclusione



Per accedere al CPB, i contribuenti devono applicare gli ISA.

È preclusa l’adesione in presenza di debiti definitivi (non più impugnabili o con sentenza passata in giudicato) per tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi, maturati in anni precedenti e superiori a € 5.000 al 31.12 dell’anno precedente il biennio di riferimento (es. 31.12.2024 per il biennio 2025/2026).


È possibile accedere se tali debiti vengono estinti o se l’ammontare residuo è inferiore a € 5.000; non rilevano i debiti sospesi o rateizzati se i benefici sono ancora attivi.



Cause di esclusione



Sono previste specifiche cause di esclusione, alcune riferite al triennio precedente e altre al periodo d’imposta precedente o al primo periodo del concordato:


  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti (si considerano omesse le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dalla scadenza);

  • condanna irrevocabile per reati tributari o specifici reati di riciclaggio commessi negli ultimi tre periodi d’imposta (il patteggiamento rileva solo se la pena detentiva supera i due anni);

  • aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente, redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (questa esclusione riguarda agevolazioni specifiche, non componenti di reddito generali come plusvalenze o dividendi);

  • adesione al regime forfetario nel corso del primo periodo d’imposta del concordato;

  • per società o enti, essere stati interessati da operazioni societarie straordinarie (fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda) o modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati, salvo il subentro di eredi.

    Il passaggio da un regime di trasparenza fiscale a uno ordinario (o viceversa) non è causa di esclusione;

  • per titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano ad associazioni o società tra professionisti, l’esclusione dal CPB avviene se anche l’associazione/società non aderisce al CPB (e viceversa).





Elaborazione e adeguamento della proposta



La metodologia di calcolo è basata sui dati dichiarati dal contribuente (es. Modelli ISA 2025, anno di imposta 2024 per il CPB 2025/2026) e su informazioni acquisite dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati.


Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari (es. sospensione dell’attività per almeno 30 giorni) verificatisi nel periodo d’imposta in corso (es. 2025) per ottenere una riduzione della proposta:


  • 10% per sospensioni di 30–60 giorni

  • 20% per 60–120 giorni

  • 30% per oltre 120 giorni





Ambito oggettivo del CPB



Il CPB definisce il reddito d’impresa, di lavoro autonomo e il valore della produzione netta ai fini Irap.

L’Iva rimane esclusa.


Dal reddito concordato sono escluse specifiche componenti (es. plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, alcuni redditi da partecipazione).

Il saldo netto tra il reddito concordato e queste componenti non può essere inferiore a € 2.000 (ripartito tra i soci in caso di società di persone, associazioni professionali, SRL in trasparenza).

Le perdite fiscali pregresse possono ridurre il reddito concordato.




Effetti dell’adesione e controlli



L’adesione al CPB garantisce stabilità e certezza nei rapporti con il Fisco.

Per le annualità oggetto di concordato:


  • non possono essere effettuati accertamenti basati su presunzioni semplici;

  • sono previsti benefici premiali ISA (esonero dal visto di conformità, esclusione società non operative, anticipazione termini di decadenza, ecc.).



L’adesione consente inoltre di optare per il ravvedimento speciale, che permette di regolarizzare le annualità 2019–2023 (escluso 2024) versando un’imposta sostitutiva su imposte sui redditi, addizionali e IRAP.




Cause di decadenza



L’Amministrazione finanziaria può dichiarare la decadenza del concordato in caso di:


  • accertamenti che rivelano attività non dichiarate o passività inesistenti per oltre il 30% dei ricavi dichiarati;

  • commissione di reati tributari o comunicazione inesatta/incompleta dei dati ISA;

  • omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;

  • modifiche della dichiarazione dei redditi che alterano la quantificazione concordata;

  • inesattezze nei dati dichiarati o perdita dei requisiti di accesso;

  • omesso versamento delle somme dovute, salvo regolarizzazione entro 60 giorni (senza rateizzazione).



In caso di decadenza, restano dovute per l’intero biennio le imposte sul reddito concordato (se superiore a quello effettivo).

I controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza saranno intensificati per chi non aderisce o decade.




Cessazione del CPB



Il CPB cessa di avere efficacia in caso di:


  • cessazione o modifica dell’attività (se non rientra nello stesso ISA);

  • contrazione dei redditi o valori di produzione netta effettivi >30% rispetto al concordato;

  • adesione al regime forfetario;

  • operazioni societarie straordinarie o aumento dei soci;

  • ricavi o compensi eccedenti il limite ISA + 50%.



Per i soggetti che partecipano ad associazioni/società tra professionisti, la cessazione di uno comporta quella dell’altro se interconnessi.




Rilevanza delle basi imponibili concordate



I maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano per le imposte sui redditi, IRAP o contributi previdenziali.

Tuttavia, per deduzioni, detrazioni o benefici legati a requisiti reddituali si considera il reddito effettivo, così come per l’ISEE.




Determinazione degli acconti



Per il primo anno di adesione, gli acconti si calcolano sui redditi e valori della produzione netta concordati.

Con il “metodo storico” è dovuta una maggiorazione:


  • 10% per imposte sui redditi

  • 3% per IRAP





Regime opzionale di imposizione sostitutiva



È possibile assoggettare a un’imposta sostitutiva la parte di reddito che eccede quello dichiarato l’anno precedente.


Aliquote in base al punteggio ISA:


  • 10% (ISA ≥ 8)

  • 12% (ISA ≥ 6 e < 8)

  • 15% (ISA < 6)



Per la parte eccedente oltre € 85.000, l’imposta sostitutiva sale al 43% (Irpef) o 24% (Ires).

L’opzione può essere esercitata anche per una sola annualità del biennio.




Rinnovo del concordato



Alla fine del biennio, è possibile rinnovare il CPB se si mantengono i requisiti e non sussistono cause di esclusione.




Modalità di adesione e revoca



L’adesione al CPB avviene tramite invio telematico del Modello CPB entro il 30 settembre (o entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

L’invio può essere congiunto al modello ISA o autonomo.

La revoca, se già accettata, deve avvenire entro gli stessi termini.


Il concordato vincola il contribuente per l’intero biennio, salvo cessazione.




Assistenza e contatti



Lo Studio Contini e Pizzelli Srl Stp provvederà a contattare i clienti interessati per valutare la convenienza dell’adesione al concordato a partire da settembre.

Chi fosse interessato è invitato a contattare lo Studio per le valutazioni e la definizione della proposta.

 
 
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